La progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia e l'indicazione del consumo energetico tramite etichettatura | Studi Legali Federati

La progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia e l’indicazione del consumo energetico tramite etichettatura

Claudio Gabriele – Avvocato

Antonio Oddo – Avvocato

Premesse ed ambito di applicazione

Il quadro delle “direttive comunitarie di prodotto” applicabili al settore elettrico, elettronico ed elettromeccanico di recente si è arricchito grazie all’emanazione e all’entrata in vigore della direttiva 2009/125/CE (in precedenza direttiva 2005/32/CE) sulla “progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia” e della direttiva 2010/30/UE (in precedenza 92/75/CE) in materia di “indicazione del consumo di energia” e di “altre risorse” dei prodotti connessi all’energia.
Entrambe le direttive sono provvedimenti legislativi comunitari di “rifusione”, ossia provvedimenti volti a modificare in maniera sostanziale la legislazione previgente operando, al contempo, un’ abrogazione di quest’ultima.
Tale modus operandi è tipico del legislatore comunitario che per ragioni di chiarezza tende ad evitare la progressiva stratificazione di provvedimenti legislativi modificativi e la conseguente frammentazione che ne deriva.
L’intento che ha spinto il legislatore comunitario alla modifica ed alla rifusione delle direttive sulla “progettazione ecocompatibile” e sull’”etichettatura energetica” è stato, principalmente, quello di estendere l’ambito di applicazione di queste ultime ad ulteriori tipologie di prodotti con l’obiettivo di rafforzare in tal modo le politiche comunitarie intraprese al fine della riduzione dei consumi energetici e della riduzione delle immissioni di CO2 nell’atmosfera.
Le politiche “energetiche” ed “ambientali” dell’Unione Europea rivestono un ruolo ed un importanza sempre maggiori. L’attuazione degli obiettivi comunitari in tali settori comporta come conseguenza effetti anche nell’ ambito della legislazione di prodotto, con particolare riguardo alla legislazione che disciplina la progettazione dei prodotti, gli obblighi “informativi”dei fabbricanti, nonchè lo “smaltimento”, il “recupero” ed il “reciclaggio” dei prodotti medesimi.
Nella fase progettuale é possibile attuare in modo efficace soluzioni che consentano di limitare in l’impatto ambientale del prodotto in ogni stadio del proprio “ciclo di vita”, dalla scelta all’impiego delle materie prime, dalla fabbricazione alla distribuzione del prodotto, fino ad arrivare allo smaltimento, al riciclo ed all’eventuale reimpiego.
Per tali ragioni, la legislazione di prodotto, che tradizionalmente era incentrata su aspetti inerenti alla sicurezza degli “utilizzatori/consumatori”, sempre più di frequente ha ad oggetto questioni direttamente o indirettamente connesse alla politica ambientale.
A conferma di tale tendenza, di recente, sono state introdotte nell’ordinamento europeo anche la nuova direttiva RoHS 2011/65/U.E. sulla “restrizione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”, divenuta applicabile in Europa a partire da 3 gennaio u.s. (l’Italia é in ritardo nel recepimento), e la nuova direttiva RAEE – 2012/19/UE – che invece diverrà invece applicabile da 15 febbraio 2014.
Per quanto riguarda specificamente la direttiva sulla “progettazione ecocompatibile” il legislatore ne ha esteso il campo di applicazione a tutti i prodotti “connessi all’energia”, ovvero a tutti i prodotti che in occasione del loro utilizzo hanno un impatto sul “consumo energetico”.
L’estensione apportata risulta di particolare rilievo sotto il profilo quantitativo delle tipologie di prodotti interessati dalle novità legislative. Infatti, la precedente direttiva 2005/32/CE limitava il proprio campo di applicazione ai soli prodotti che “consumano energia”, ovvero ai prodotti che per il proprio funzionamento dipendono dall’utilizzo di “energia elettrica, combustibile, fossili e/o da energie rinnovabili”.
La nuova direttiva, invece, ricomprende nel proprio ambito di applicazione anche prodotti che per funzionare non consumano energia, ma che in ragione del proprio utilizzo possono ugualmente contribuire al risparmio energetico, quali i “materiali da costruzione” (ad esempio finestre, materiali isolanti, o altri prodotti che per funzionare utilizzano l’acqua).

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