Senza il marchio CE «salta» l’appalto | Studi Legali Federati

Senza il marchio CE «salta» l’appalto

27 febbraio 2019

di Antonella Giraudi – A cura di Assoedilizia-Il Sole 24 ore (link)

La marcatura CE è il contrassegno che va apposto su determinate tipologie di prodotti per indicarne la conformità a tutti i requisiti previsti dalle direttive e dai regolamenti comunitari applicabili.

La disciplina di matrice europea relativa ai prodotti da costruzione (direttiva 89/106/CEE poi sostituita dal regolamento n. 305/2011) è stata recepita nel diritto interno a partire dal Dpr 246/1993 e si applica a «ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o assemblato in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile». Sono ricompresi pertanto elementi base quali cemento, solai, pannelli, componenti come i vetri, serramenti ma anche parti di impianti, elementi di sicurezza, eccetera.

Il Dlgs 106/2017 ha introdotto, per l’omessa marcatura CE, pesanti sanzioni di natura penale, oltre che amministrative ma, limitandoci ai soli aspetti civilistici, vi sono rilevanti conseguenze da evidenziare anche sotto il profilo contrattuale in capo al venditore o all’appaltatore nei confronti dell’acquirente o del committente. I prodotti privi di marcatura CE sono da considerarsi infatti incommerciabili e quindi totalmente inidonei all’utilizzo e alla distribuzione. La giurisprudenza si è occupata della faccenda in due occasioni.

Nel caso di un appalto di fornitura e posa di serramenti esterni, il Tribunale di Trento (sentenza sentenza del 5 ottobre 2017) ha dichiarato risolto il contratto affermando che l’accertata omissione della marcatura, privando i materiali del requisito legale per la loro commercializzazione, rendeva l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione, ai sensi dell’articolo 1668, secondo comma, del Codice civile.

Stessa sorte per la compravendita di beni privi della necessaria marcatura: il Tribunale di Monza, con sentenza del 21.4.2015 , ha risolto il contratto come vendita “aliud pro alio” e affermando anche in questo caso che il difetto di marcatura CE è sufficiente a far ritenere il prodotto come del tutto inidoneo all’uso per il quale era stato destinato. 

Va evidenziato che la qualifica di vendita “aliud pro alio” legittima la richiesta di risoluzione per grave inadempimento in base all’articolo 1453 del Codice civile e non è soggetta agli stringenti termini di decadenza e prescrizione di cui all’articolo 1495 (denuncia entro otto giorni e azione entro un anno dalla consegna).

In conclusione, in entrambe le ipotesi sopra esaminate dai due Tribunali di merito (appalto e compravendita) l’omessa marcatura CE ha determinato la risoluzione del contratto con la condanna dell’appaltatore e del venditore alla restituzione del corrispettivo, a cui poteva aggiungersi il risarcimento del danno, se provato (circostanza non avvenuta nello specifico).